Il patto di non concorrenza è una clausola con cui il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per limitare l’attività del dipendente una volta terminato il rapporto di lavoro e mentre lo stesso è in essere.
È quindi un atto scritto, differente dal contratto di lavoro e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).
Tramite questo accordo, viene limitata la possibilità all’ex dipendente o collaboratore di svolgere attività in concorrenza con l’azienda per un determinato periodo ed entro una determinata area geografica dal termine del rapporto di lavoro.
La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2125, 2596 e 1751 bis del codice civile e stabilisce che, per essere valida, la clausola di non concorrenza deve essere redatta in forma scritta, non deve avere una durata superiore a quella stabilita dalla legge italiana (5 anni per dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori), deve includere limitazioni di luogo, tempo e oggetto e deve prevedere un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro che sia proporzionale alla durata dell’obbligo di non concorrenza.
Il mancato rispetto del patto di non concorrenza costituisce illecito contrattuale.
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